Nonostante la crisi del settore commerciale, che negli ultimi mesi sta sempre coinvolgendo la maggior parte delle attività commerciali, e i notevoli adempimenti a carico di aziende, software house e commercialisti, l’attuale governo ha ben deciso di non rinviare la “Lotteria nazionale degli scontrini” (in barba alle norme sulla ludopatia).
La “Lotteria nazionale
degli scontrini” è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato agli acquisti
effettuati con modalità “cashless” (non in contanti), che parte il 1° FEBBRAIO
2021. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in
Italia che acquistano beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici
(bancomat, carta di credito, carta di debito) per i quali è rilasciato un
documento commerciale (il vecchio “scontrino”) mediante un registratore
telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Ogni acquisto
genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria:
ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000
biglietti per uno scontrino. Alle estrazioni della lotteria cashless
partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori
che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Il biglietto
vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per
l’esercente.
Prima di emettere lo scontrino, l’esercente – al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico – deve memorizzare anche il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto. Si tratta, in sostanza, di scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico o digitarlo sul tastierino del registratore stesso, memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento commerciale. Su quest’ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico.
Per permettere la
partecipazione alla lotteria, l’esercente deve avere un registratore
telematico con il software aggiornato e deve accettare pagamenti elettronici,
con il classico Pos o altri sistemi omologati.
Non possono
partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il
consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al
fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli
acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie,
ottici, eccetera).
Per verificare se
ha vinto l’esercente deve accedere all’area riservata del portale “Lotteriadegli Scontrini”.
In ogni caso, il
negoziante che risulta vincitore riceve una comunicazione dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva
memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria. Saranno comunque adottate
tutte le procedure adeguate e le misure idonee a garantire la riservatezza
sull’identità del vincitore.
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