venerdì 28 gennaio 2022

LA BUSTA PAGA NEL 2022

 A seguito della pubblicazione della Legge di Bilancio 2022, vi informiamo che nelle buste  paga di Gennaio ci saranno molte news, rispetto alle buste finora viste.


Nel merito le misure riguardano, le voci "extra" come detrazioni e assegni unico o DL 03/2020 (meglio noto come Bonus Renzi)

Stop Assegni Familiari da marzo in Busta Paga, in quanto verranno sostituiti dall'Assegno Unico Temporaneo erogato direttamente dall'INPS  a seguito di presentazione ISEE 

Detrazioni figli a carico non spetta più in caso di figli fino a 21 anni, in quanto assorbito dall'Assegno UNICO. Moglie, figli o altri conviventi, con età superiore ai 21 anni possono comunque essere portati fiscalmente a carico. Le Spese detraibili invece continuano ad essere utilizzabili, in 730 o REDDITI PF.

Riforma IRPEF , oltre alle detrazioni, le varazioni irpef, consentiranno di vedere somme più alte in busta paga, specie per i redditi più alti. In pratica non si paga IRPEF su lavoro dipendenti per redditi fino a € 8.174 mentre per gli altri ci saranno importi superiori, fino anche a 65 € al mese

Dl 03/2020 meglio noto come Bonus renzi 100 €, subisce una notevole riduzione di applicazione, in quanto la  soglia di applicabilità diretta scende da 28.000 a 15.000. Cio significa che hanno diritto coloro che hanno un reddito da € 8.174 a 15.000. Per coloro che hanno redditi da 15mila e 28mila, si trasforma da PREMIO a DETRAZIONE, infatti, sulla base delle imposte effettivamente versate al netto delle varie ulteriori detrazioni (spese mediche, familiari, etc...) verrà applicato uno sconto d'imposta che comunque non potrà superare i € 1.200,00 (si consiglia l'utilizzo direttamente in busta paga, per non trovarsi a versare poi delle differenze in sede di Dichirazione dei redditi). 

Dott. Nicola Pugliese. 

giovedì 13 gennaio 2022

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali


Con la Legge 215/2021 sono state apportate significative modifiche ai contratti AUTONOMI OCCASIONALI, ovvero è stato indicato nella presente norma che “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

A tal riguardo quindi con nota del 11/01/2022 l'INL ha meglio descritto le tipologie di contratto interessate da questa norma. 

L’obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori ed  interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. e pertanto riguarda principalmente i CO.CO.PRO e i contratti dei RIDER, ovvero i classici contratti a progetto senza vincolo di subordinazione (meglio noti come i contratti con la ritenuta d'acconto al 20%

Sono invece esclusi dalla presente disciplina i contratti : 

  • CO.CO.CO (di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015) in quanto già oggetto di comunicazione preventiva tramite UNILAV 
  • i VOUCHER ed i LIBRETTI FAMIGLIA (di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017) gia disciplinati da diversa comunicazione preventiva tramite portale INPS
  • i rapporti di consulenza con soggetti TITOLARI DI PARTITA IVA
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale" gia disciplinati da norma ( di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
L'obbligo è in vigore per i contratti avviati dal 21/12/2021, tuttavia per i contratti già in essere l'obbligo di comunicazione è da effettuare entro il 18/01/2022

La comunicazione andrà effettuata, in attesa di una comunicazione online ad hoc, attraverso l’invio di

una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
All'interno della comunicazione, nel corpo dell’e-mail, dovrà esseci :
  • dati del committente e del prestatore; 
  • luogo della prestazione; 
  • sintetica descrizione dell’attività; 
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. 
  • ammontare del compenso (qualora stabilito al momento dell’incarico).
"in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.


venerdì 7 gennaio 2022

AUU - ASSEGNO UNICO FAMILIARE 2022 - Precisazioni


L'AUU - Assegno Unico Universale
è il punto di arrivo del processo di riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico iniziata con le prime disposizioni ex DL 79/2021 (Assegno Ponte e Maggiorazione ANF).

Che cos'è e a chi è rivolto?

E' la nuova misura di sostegno alle famiglie che assorbe le seguenti attuali prestazioni che, pertanto, cesseranno la loro operatività:

  1. Bonus mamma domani e Bonus Bebè;
  2. Assegni Nucleo familiare;
  3. Detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni
NB le detrazioni per altri familiari a carico o con soggetti oltre 21 anni continuano ad essere corrisposte nella misura prevista ex art. 12 TUIR.

L'AUU è riconosciuto a tutti purché congiuntamente in possesso di specifici requisiti di cittadinanza italiana o UE, residenza e domicilio in Italia, sia soggetto passivo d'imposta in Italia; la misura è rivolta a favore dei dei nuclei familiari composti da

  • figli a carico minorenni;
  • figli a carico fino al 21esimo anno in determinate condizioni (che siano fiscalmente a carico);
  • figli a carico con disabilità senza alcun limite di età

Importi e modalità di quantificazione

L'AUU è quantificato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del figlio a carico beneficiario della prestazione, nella misura base di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al D.lgs 230/2021 e come di seguito indicato: 

  • per ciascun figlio a carico minorenne da un max di euro 175,00 con ISEE pari o inferiore a 15.000 e fino a un min di euro 50,00 con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
  • per ciascun figlio a carico maggiorenne fino a 21 anni da un max di euro 85,00 con ISEE pari o inferiore a 15.000 e fino a un min di euro 25,00 con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;

    Per "figli a carico" si considerano quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.
    Sono inoltre previste delle maggiorazioni dell'assegno mensile in caso di
    1. figlio successivo al secondo
    2. quattro o più figli 
    3. figlio disabile (valutata in base alla classificazione di disabilità)
    4. giovani madri (età inferiore a 21 anni)
    5. entrambi i genitori titolari di redditi di lavoro dipendente
    Per il primo triennio di vigenza dell'AUU viene inoltre riconosciuta una maggiorazione transitoria dell'assegno al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure, riconosciuta con ISEE non superiore a 25.000 euro e di effettiva percezione degli ANF nel corso del 2021.

    In assenza di ISEE all'atto della presentazione della domanda dell'AUU l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nella domanda. Se l'ISEE verrà presentato 

    • entro il 30 giugno si avrà diritto al conguaglio con i rispettivi arretrati
    • se dal 1 luglio spetterà l'assegno calcolato sulla base del valore dell'indicatore al momento di presentazione;
    • se non presentato o con valore superiore a 40.000 euro la prestazione viene erogata con l'importo minimo

    Decorrenza, domanda e pagamento


    La prima decorrenza dell'AUU è fissata per marzo 2022, a regime sarà da Marzo a Febbraio dell'anno successivo.

    N.B. In fase di avvio e per il periodo Gennaio e Febbraio 2022 verranno straordinariamente prorogate le attuali misure previste (ANF e detrazioni per figli a carico).

    La domanda telematica di riconoscimento dell'AUU può essere presentata a decorrere dal 1 gennaio di ciascun anno, direttamente da uno dei genitori o, in sostituzione dei genitori, dal figlio maggiorenne avente i requisiti di spettanza.
    In caso di nuove nascite la modifica della composizione del nucleo è comunicata telematicamente entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio con riconoscimento dell'assegno dal 7 mese di gravidanza.

    L'AUU è corrisposto direttamente dall'INPS con pagamento al soggetto richiedente oppure in pari misura tra i genitori.