lunedì 1 settembre 2014

Riduzione Contributiva Edilizia - 2014

Anche per l'anno 2014 , è stato previsto un sgravio contributivo per le aziende operanti nel settore edile.
Lo sgravio contributivo, previsto dall’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n. 341, annualmente viene fissato nella misura e con le modalità con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come è stato già reso noto in più occasione, se il decreto non venga confermato entro il 31 Luglio dell'anno di riferimento, lo stesso ha valore nella stessa misura dell'anno precedente. 
Pertanto , come è stato già previsto per gli anni 2012 - 2013 e quindi anche per 2014 lo sgravio è pari all' 11,50% e potrà essere usufruito a decorrere dal mese di settembre.
Per consentire l'effettivo utilizzo dello stesso, l'INPS col messaggio n. 6534 dell'11 agosto 2014 ha fornito le indicazioni operative per il recupero del credito spettante sin dal mese di gennaio 2014.
La prima operazione da effettuare sarà quella di inviare all'istituto un'apposita istanza in via telematica utilizzando il modulo "Rid-Edil.” Una volta effettuati i controlli formali, la procedura prevede la comunicazione dell'esito già il giorno successivo all'invio. In caso di accettazione dell'istanza in quanto il datore di lavoro risulta avere diritto allo sgravio, verrà assegnato il codice di autorizzazione "7N", valido per il periodo di spettanza e quindi per tutto il 2014. 
In ogni caso, ci teniamo a precisare che per avere diritto all'agevolazione, occorre essere in regola con le regole in materia di DURC, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione e rispettare le condizioni in ordine all'applicazione del trattamento economico normativo previsto dal CCNL ed anche relativamente alla denuncia dei lavoratori all'istituto .
Hanno diritto all'agevolazione contributiva , pertanto tutti i datori di lavoro che svolgono attività edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439100 
Non spetta,  invece per le attività relative alle opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432100 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Lo sgravio si applica nella misura dell'11,50% e va calcolato sulle retribuzioni dei solo operai occupati con un orario di lavoro full time, escludendo pertanto gli operai part-time e gli impiegati. L'incentivo non spetta , inoltre, nei confronti dei lavoratori per i quali già si gode di altre agevolazioni contributive.

Articolo di Giuseppe Buscema-"IPSOA" 

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