giovedì 8 maggio 2014

CROWDFUNDING.... DI CHE SI TRATTA?????

Il "crowdfunding" è una nuova metodologia di attrazione degli investimenti attraverso il web. Il termine, secondo quanto stabilito dalla Consob, indica il processo con cui più persone (crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme o portali presenti sul web, ricevendo in cambio una ricompensa.

Il sistema sfrutta la potenza virale del web per raccogliere fondi e attrarre finanziamenti che altrimenti sarebbero di difficile reperimento, divenendo quindi alla portata di tutti.

Le piattaforme di crowdfunding facilitano l’incontro tra la domanda di finanziamento da parte di chi promuove i progetti e l’offerta di denaro da parte degli utenti. Questi siti web  semplificano le procedure e riducono i costi, in quanto si può contribuire a qualsiasi progetto con un importo minimo anche di poche decine di euro. La Consob, specificando che sono modelli esemplificativi che non esauriscono l’insieme delle forme di crowdfunding, ha classificato le seguenti piattaforme:


  • modello "donation based", prevede piattaforme in cui è possibile fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio, ad esempio sostenere la campagna elettorale di un candidato per favorirne l’elezione ;
  • modello "reward based", che permette di partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una ricompensa ma non in denaro, ad esempio, finanziare uno spettacolo teatrale per avere in cambio il biglietto per assistere alla rappresentazione ;
  • modello di "social lending" o "peer to peer lending", realizzare prestiti tra privati, ricompensati con il pagamento di interessi ed effettuati per il tramite di piattaforme online ;
  • modello "royalty based", con il quale si finanzia una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei profitti.
  • formula “equity-based crowdfunding” riguarda
    invece l’investimento online al fine di acquistare un titolo di partecipazione in una società, in cui la rete di finanziatori ottiene quote o azioni della società , pertanto la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

L’Italia è il primo Paese nel mondo ad essersi dotato di una normativa specifica e organica (relativa al solo equity crowdfunding) , mentre altri Paesi all'avanguardia nel settore, come gli Stati Uniti, hanno fatto rientrare il fenomeno nell'ambito di applicazione di discipline già esistenti. Tuttavia va segnalato che normativa italiana regola, attualmente, solo le StartUp innovative, disciplinate dalle norme introdotte dal decreto legge n. 179/2012 

Le categorie abilitate dalla Consob ad operare sono due: i gestori di diritto e i gestori professionali. Tra i primi rientrano le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi, i secondi sono tutti gli altri. 
Tra i vincoli, per legge è richiesta la presenza obbligatoria di investitori "professionali" come banche, fondazioni bancarie, incubatori di startup per almeno il 5% del capitale. 

A pochi mesi dall’approvazione del regolamento, alcune piattaforme sono ancora in fase di
avvio, ma c’è una prima società ad aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione a operare come intermediaria dalla Consob,  la StarsUpUna volta divenuto socio di una Start Up, si può partecipare alla vita societaria esercitando il diritto di voto nelle assemblee o esaminando e approvando i bilanci societari. Occorre leggere attentamente la documentazione che normalmente la società mette a disposizione dei soci.

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