venerdì 20 dicembre 2013

Novità importanti in merito ai DURC....

Il 2013 è stato un anno in cui il DURC, ovvero il documento che attesta la regolarità contributiva delle aziende, ha subito notevoli modifiche. Le stesse dovrebbero incentivare il rilascio di tale portando notevoli agevolazione alle aziende, specie se creditrici nei confronti delle P.A.

Entrando nel merito , i punti cruciali che hanno caratterizzato questa "innovazione" sono : 

  • Validità - Sinora il DURC aveva una durata variabile , a seconda dell'utilizzo per il quale veniva richiesto. Ora non è più cosi , infatti lo stesso avrà una validità di 120 giorni , senza distinzione d'uso, infatti lo stesso sarà valido anche per più contratti di lavoro....
  • Richiesta e rilascio - Quante volte avete avuto ritardi nei pagamenti perchè il DURC non arrivava?? Questo problema ora non esiste più, infatti dall'anno 2013 le Pubbliche Amministrazioni, potranno richiedere lo stesso nelle fasi fondamentali del contratto, e non per ciascuna fase delle procedure. La richiesta tra l'altro potrà essere effettuata esclusivamente tramite strumenti informatici.
  • Compensazione - Dall'anno 2013 è inoltre possibile rilasciare il DURC regolare, semplicemente compensando debiti e crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Infatti, qualora nei contratti pubblici il DURC evidenzi qualche irregolarità, le stazioni appaltanti dovranno trattenere dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e versarlo agli enti previdenziali e assicurativi ovvero alla cassa edile.
Un ulteriore vantaggio per le aziende riguarda i contratti pubblici, in quanto , dal 2013, il DURC è necessario solo in caso di:
  • aggiudicazione del contratto;
  • stipula del contratto;
  • pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle prestazioni e delle forniture;
  • rilascio del certificato di collaudo e dell’attestazione di regolare esecuzione, verifica di conformità, pagamento del saldo finale.
Inoltre, in caso di documento irregolare, i relativi enti contattano l'interessato o il loro consulente del lavoro, il quale potrà regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni...



Dott. Pugliese Nicola

Nessun commento:

Posta un commento