martedì 25 maggio 2021

TRANSIZIONE 4.0 - FACCIAMO UN PO DI CHIAREZZA


Sempre più spesso negli ultimi tempi, sentiamo parlare di INDUSTRIA o di BENI 4.0, ciò a seguito della Legge di Bilancio 2021 che ha previsto un’importate Credito d’Imposta (fino al 50% del valore del bene), cumulabile con altre misure agevolative già presenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Quando parliamo di Industria 4.0 o di investimenti legati al 4.0, si pensa che basta acquistare un attrezzatura, dotata di un software che consenta l’accesso a tale beneficio, ma purtroppo non è cosi semplice.

Innanzitutto è bene precisare che ci sono 3 categorie di investimenti incentivati :

  •          beni materiali “Industria 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  •         beni immateriali “Industria 4.0”, ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”;
  •         beni ordinari

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese italiane, escludendo quindi i professionisti e tutte le Partita IVA non iscritte nel Registro Imprese, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

I Beni materiali 4.0 (ex iper ammortamento), sono tutti quei beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A Legge 232/2016,  e pertanto riferiti a :

  •          Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti, come ad esempio di macchine utensili per asportazione, laser, elettroerosione, deformazione plastica; macchine per la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione; macchine per la manifattura additiva; macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e per l’imballaggio; macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali; magazzini automatizzati.
  •          Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, ovvero sistemi di misura a coordinate e no, sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali, filtri e sistemi di trattamento e recupero; Dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio continuo; Strumenti per l’etichettatura, identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici ed idrici.
  •          Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”, come ad esempio banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche, dispositivi wearable; sistemi per il sollevamento /traslazione di parti pesanti; dispositivi in realtà aumentata e virtual reality; Interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore.

Tuttavia è importante precisare che per far sì che questi beni strumentali possano essere considerati “4.0” gli stessi devono avere determinate caratteristiche :

  •         Controllo da remoto per mezzo CNC o PLC;
  •         Interconnessione ai sistemi informatici aziendali
  •         Integrazione automatizzata
  •         Interfaccia uomo-macchina
  •         Rispondenza ai parametri di sicurezza, salute ed igiene
  •         Tele-manutenzione e/o telediagnosi
  •          Monitoraggio continuo
  •          Sistema cyber fisico

Il credito d’imposta è utilizzabile solo tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo (unica soluzione se l’acquisto avviene da parti di aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro) e può essere utilizzato a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

l bonus deve essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise. Il modello di dichiarazione, le sue specifiche e la data di trasmissione non risultano ancora definiti.

Per poter usufruire del credito è necessario dotarsi di documentazione indispensabile per l’utilizzo e quindi

  •          Fatture o altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative
  •          Perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  •          Corretta applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Un ulteriore chiarimento, infatti tra le caratteristiche obbligatorie richieste per tali beni figura anche quella della “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program” e “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.

 

Interconnessione

Punto fondamentale per poter accedere al credito d’imposta, ma molte volte poco considerato è il concetto di interconnessione, spiegato nella Circolare Agenzia Entrate n. 4E/2017, n. 177355/2018 e n. 295485/2018.

La Circolare n. 177355 chiaramente esplicita che è necessario che il bene strumentale sia in grado di scambiare informazioni, attraverso un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCP/IP, HTTP, MQTT, ecc.) con:

  •          sistemi interni quali gestionali, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio locale e remoto, altre macchine dello stabilimento, sistemi MES;
  •         sistemi esterni come i clienti, i fornitori, i partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain.
  •         identificazione univoca del bene strumentale, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, come ad esempio gli indirizzi IP.

 Integrazione automatizzata

 I beni acquisiti e definiti 4.0 devono, per essere definiti tali, integrarsi con :

  •          sistema logistico della fabbrica, tramite integrazione fisica e integrazione informativa tramite l'utilizzo di RFID o sistemi di tracciamento ottico quali QrCode o EAN (ad es. sistemi di movimentazione o tracciabilità dei prodotti/lotti);
  •          con la rete di fornitura;
  •          con altre macchine del ciclo produttivo.

Questi requisiti sono previsti per tutti i beni materiali elencati nell’allegato A e per tutti i beni immateriali contenuti nell’allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

DOMANDA FREQUENTI

1) Il fornitore mi ha detto che il bene che sto acquistando è 4.0…. Posso aderire al Credito d’impsta.

    Non basta che il bene si 4.0, ma deve essere interconesso e integrato al sistema produttivo per essere definitivo 4.0 Quindi il bene ha i requisiti tecnici per essere interconnesso ed integrato, ma bisogna collegarlo ad altri beni per poterlo definire 4.0

2) Quali beni sono inclusi nel 4.0

     I beni sono indicati nell’allegato A Legge 232/2016, pertanto sono esclusi tutti i beni che non hanno tali requisiti, come ad esempio autocarri, costruzioni etc…

3) Come funzionano i controlli sul 4.0

    Al momento non esiste ancora la modulistica per effettuare la comunicazione, quindi non si sa come verranno effettuati i controlli. Tuttavia è necessario conservare la documentazione menzionata su. Quindi fatture, perizia, etc..

4) Ma se compro 1 bene che costa xxx posso accedere?

    E’ da valutare se nel resto dell’azienda sono presenti macchinari con cui la macchina possa interconnettersi ed integrare i propri processi produttivi.

5) Quali sono le sanzioni in caso di mancato riconoscimento del credito

Le sanzione sono pari al doppio del credito utilizzato, e in determinati casi possono anche avere carattere penale oltre che amministrativo.

6) Ma la certificazione del tecnico è necessaria?

La certificazione del tecnico è necessaria se l’investimento supera i 300mila euro, tuttavia è sempre consigliata considerate le sanzioni in caso di utilizzo del credito non utilizzabile.


Nessun commento:

Posta un commento