giovedì 10 maggio 2018

STOP AI CONTANTI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI....


La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2018 vige il divieto di pagamento dello stipendio in contanti,  in modo da poter combattere le forme elusive dei rapporti di lavoro. 

Quindi dal 1° luglio 2018 saranno ammessi solo pagamenti tracciati e non sarà più quindi possibile per i datori di lavoro pagare le buste paga con denaro liquido. La nuova norma sulle buste paga tracciabili, contenuta nell’ultima legge di bilancio,  servirà a combattere il cosiddetto lavoro grigio. Si tratta di un comportamento fraudolento di alcune aziende che pagano lo stipendio in contanti ai lavoratori corrispondendo loro una somma più bassa del netto in busta paga e quindi i  datori di lavoro e committenti dovranno pagare le retribuzioni, nonchè gli anticipi di retribuzione, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:
  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici (probabilmente paypal o postpay etc...) ;
  • pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.
Un’ultima precisazione il legislatore la dispone in merito al valore della quietanza, fornita dal lavoratore con la sottoscrizione della busta paga

L’ultimo periodo del comma 912 evidenzia come la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Detta prescrizione è un ulteriore chiarimento a ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già più volte affermato e cioè che la sottoscrizione “per quietanza” o “per ricevuta”, apposta dal lavoratore alla busta paga, non implica, di per sé, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto non è da ritenersi prova di tale pagamento.

A mio parere spero vivamente che inseriscano nel decreto attuativo che seguirà a breve qualche soglia minima, in modo da evitare il girovagare di assegni etc.. per importi davvero di modico importo come quelli riguardanti i lavoratori occasionali o i dipendenti assunti per singole giornate di lavoro, gravando quindi sulle tasche delle aziende e dei lavoratori.




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