mercoledì 30 ottobre 2013

Quali sono le forme contrattuali diverse da lavoro dipendente???? Chi può usufruirne???

Come noto a molti esistono delle forme contrattuali diverse dal "lavoro dipendente"... Queste formule, come noto non sono sostitutive delle stesse, ma semplicemente offrono la possibilità all'azienda di usufruire di collaborazioni esterne senza il vincolo della subordinazione. Affrontiamo le stesse più specificatamente.


Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto
Il contratto di collaborazione continuativa a progetto , meglio noto come co.co.pro, è una forma contrattuale diversa dal rapporto di  subordinazione, infatti prevede che l'azienda si avvalga di collaboratori esterni per l'esecuzione di determinati progetti. Questo tipo di forma contrattuale è stato di recente modificato dalla Riforma Fornero, la quale ha predisposto che questi tipi di contratti prevedano la definizione di un PROGETTO, il quale possa essere obiettivamente verificabile. E' inoltre possibile prevedere anche fasi di un percorso che giungano all'elaborazione di un progetto. E' utile precisare inoltre, che lo stesso non deve definirsi nella mera esecuzione dell'oggetto sociale, ma bensì in un progetto che contraddistingua una autonomia nell'esecuzione dei lavori. Lo stesso PROGETTO inoltre non deve prevedere l'elaborazione di fasi di lavoro meramente ripetitive o elementari. Pertanto non sono assimilabili al presente contratto lavori come addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori, baristi e camerieri, commessi di vendita, custodi, estetiste o parrucchiere, magazzinieri, muratori o altre qualifiche operaie edili, segreterie o addette ai videoterminali, prestazioni di call center etc....
Il legislatore ha inoltre previsto che la retribuzione legata alla presente tipologia contrattuale, dovrà essere in linea con i relativi Contratti Collettivi Nazionali. Al corrispettivo lordo, indicato in fase di redazione del contratto andrà applicata una detrazione del 20%. Qualora in un anno si dovesse superare la soglia dei 5mila euro, il collaboratore è obbligato ad iscriversi presso la Gestione Separata INPS.
Qualora il progetto, innanzi indicato, non dovesse essere presente o in genere non individuato il rapporto di lavoro verrà trasformato, dal giorno di stipula dello stesso in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Prestazione Occasionale Ordinaria
Le prestazioni occasionali “ordinarie” sono collaborazioni lavorative autonome che non possono superare, nello stesso anno, la durata di 30 giorni e i 5.000 euro di compensi percepiti per la totalità dei committenti. Qualora dovessero essere superati questi limiti di durata e di retribuzione, il contratto di lavoro occasionale decade e si applicano le norme previste per il contratto a progetto. Il contratto di lavoro occasionale, a differenza del precedente, può essere utilizzato per qualsiasi tipo di lavoro e non ci sono limitazioni per quanto riguarda l’oggetto della prestazione lavorativa. Non è pertanto necessaria ne l’apertura di una partita IVA e nemmeno l’iscrizione ad un albo professionale, basta semplicemente  che il collaboratore presenti al datore di lavoro una ricevuta per prestazione occasionale. Il datore di lavoro verserà, per conto del collaboratore occasionale, una ritenuta d’acconto sul compenso pari al 20%. E' prevista per i lavoratori che superino l'importo dei 5mila euro annui, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Precisiamo inoltre che sono esclusi da questa tipologia di contratto i dipendenti pubblici, coloro che sono iscritti ad albi che esercitano professioni intellettuali, coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione, chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti come il CONI.  
 Lavoro Occasionale Accessorio - Voucher
Il lavoro occasionale accessorio è stato introdotto per promuovere la legalizzazione di tutte quelle attività lavorative che generalmente non vengono regolarizzate perché svolte in modo saltuario e che fanno parte del “lavoro nero”. Tali attività riguardano principalmente i piccoli collaboratori domestici, i piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione di edifici; i  rapporti di collaborazione in caso di manifestazioni culturali, sociali o sportive, etc...  Il datore di lavoro può essere chiunque , sia un cittadino privato che un imprenditore, sia un ente senza scopo di lucro come ad esempio un’associazione di volontariato o una cooperativa, oppure un ente pubblico. Anche in questo caso sono previsti dei limiti economici al loro utilizzo , che come di consueto ammontano ai 5mila euro annui (se il committente è un imprenditore commerciale o un professionista, il compenso percepito non può superare i 2.000 euro per ogni singolo committente). Il lavoro occasionale accessorio è organizzato in maniera del tutto innovativa, in quanto il lavoratore verrà retribuito con dei “buoni lavoro” (meglio noti come Voucher) dal valore unitario di 10 euroIl lavoratore potrà ritirare il compenso consegnando i buoni presso uno dei punti autorizzati e ricevendo, per ogni buono presentato, 7,50 euro netti (10 euro meno il 25%). I 2,50 euro serviranno al versamento dei contributi alla Gestione Separata Inps ( 1,30 euro ) , contributo INAIL (70 euro-cent) e percentuale per gestione del servizio (5 euro-cent)
Per ulteriori info.....

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