Con la Legge 215/2021 sono state apportate significative modifiche ai contratti AUTONOMI OCCASIONALI, ovvero è stato indicato nella presente norma che “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
A tal riguardo quindi con nota del 11/01/2022 l'INL ha meglio descritto le tipologie di contratto interessate da questa norma.
L’obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori ed interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. e pertanto riguarda principalmente i CO.CO.PRO e i contratti dei RIDER, ovvero i classici contratti a progetto senza vincolo di subordinazione (meglio noti come i contratti con la ritenuta d'acconto al 20%)
Sono invece esclusi dalla presente disciplina i contratti :
- CO.CO.CO (di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015) in quanto già oggetto di comunicazione preventiva tramite UNILAV
- i VOUCHER ed i LIBRETTI FAMIGLIA (di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017) gia disciplinati da diversa comunicazione preventiva tramite portale INPS
- i rapporti di consulenza con soggetti TITOLARI DI PARTITA IVA
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale" gia disciplinati da norma ( di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
L'obbligo è in vigore per i contratti avviati dal 21/12/2021, tuttavia per i contratti già in essere l'obbligo di comunicazione è da effettuare entro il 18/01/2022
La comunicazione andrà effettuata, in attesa di una comunicazione online ad hoc, attraverso l’invio di
una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
All'interno della comunicazione, nel corpo
dell’e-mail, dovrà esseci :
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- ammontare del compenso (qualora stabilito al momento dell’incarico).
"in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa
da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o
ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124”.
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