sabato 26 ottobre 2013

Tirocinio e Stage?? Come funzionano???

In molti ricevono o propongono offerte di Tirocinio o Stage, ma in realtà quanti di voi sanno come funziona????
Il contratto di Tirocinio o Stage è innanzitutto un contratto basato sulla FORMAZIONE DEL TIROCINANTE. Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio , il nominativo del tutor e del responsabile dell’azienda, gli estremi identificativi dell’assicurazione INAIL,  la durata di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento.

Il tirocinante durante lo stage deve :

·        svolgere le attività previste dal progetto formativo;
·        rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
·        mantenere la riservatezza sulle informazioni aziendali;
·        seguire le indicazioni del tutor e rispettare i regolamenti aziendali.

Il tirocinante pur essendo assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL , non instaura un rapporto di lavoro subordinato, il che vuol dire che entrambi le parti possono recedere dal contratto senza alcun tipo di preavviso. Lo stagista, quindi, non può in ogni caso essere considerato lavoratore dipendente in quanto sfugge all’applicazione di tutte le regole imposte dal lavoro subordinato. È possibile, inoltre, prevedere un compenso monetario a titolo di rimborso spese o una borsa lavoro, pertanto non sono previsti Contributi Previdenziali , nè a carico del soggetto ospitante., nè a carico del tirocinante. purché ciò non si traduca in uno stipendio (La Riforma Fornero ha previsto che tale compenso sia obbligatorio).

Il tirocinio può essere promosso dai Centri per l’Impiego, dalle agenzie del lavoro, dalle università, dagli istituti scolastici o di formazione professionale, dai Consulenti del Lavoro attraverso la “Fondazione Lavoro”. I promotori di tirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti per eventuali infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi presso un’idonea compagnia assicuratrice. L’obbligo di tutela assicurativa non è derogabile, né eliminabile o sostituibile dalle normative regionali.

Al fine di contrastare abusi e utilizzi distorti del tirocinio formativo, è stato previsto un termine massimo di 6 mesi ,  per gli stage non curriculari. I tirocini possono essere definiti :
-         curriculari , inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici (possono durare anche più di 6 mesi) ;
-         di reinserimento o inserimento al lavoro, svolti a favore dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità e degli inoccupati ;
-         a favore di particolari categorie disagiate , come  disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati e soggetti definiti “svantaggiati” (disoccupati da almeno 6 mesi)

I contratti di tirocinio in Puglia, secondo l’accordo Stato-Regione, possono essere stipulati da tutti i datori di lavoro. Lo stesso accordo inoltre prevede che i tirocinanti inseriti in una azienda possono essere :
-         1 , se l’azienda ha meno di 5 dipendenti ;
-         2 , sel l’azienda ha tra i 5 dipendenti e i 15 dipendenti ;
-         3 o più, in base al 30% delle unità lavorative aziendali, se l’azienda ha più di 15 dipendenti.


   Molte volte inoltre si indica, erroneamente, con il termine “Tirocinio Professionalizzante”, quello svolto dai praticanti Avvocati, Commercialisti, etc… Ebbene questa forma di formazione non si definisce TIROCINIO, ma PRATICANTATO e pertanto è disciplinato da normative ben diverse da quelle innanzi indicate…





Dott. Pugliese Nicola
Cell. : 333.4401047
E.mail : dott.pugliese.cdl@gmail.com

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