In
molti ricevono o propongono offerte di
Tirocinio o Stage, ma in realtà quanti di voi sanno come funziona????
Il
contratto di Tirocinio o Stage è innanzitutto un contratto basato sulla
FORMAZIONE DEL TIROCINANTE. Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata
tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiettivi,
modalità di svolgimento del
tirocinio , il nominativo del tutor e
del responsabile dell’azienda, gli
estremi identificativi dell’assicurazione INAIL,
la durata di svolgimento del
tirocinio, il settore aziendale di
inserimento.
Il tirocinante durante lo stage deve :
·
svolgere le attività previste dal progetto formativo;
·
rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
·
mantenere la riservatezza sulle informazioni aziendali;
·
seguire le indicazioni
del tutor e rispettare i regolamenti aziendali.
Il tirocinante pur essendo
assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL , non instaura un rapporto di lavoro subordinato, il che vuol dire
che entrambi le parti possono recedere dal contratto senza alcun tipo di preavviso. Lo stagista, quindi, non può in ogni caso essere
considerato lavoratore dipendente in quanto sfugge all’applicazione di tutte le
regole imposte dal lavoro subordinato. È possibile, inoltre, prevedere un compenso monetario a titolo di rimborso spese o una
borsa lavoro, pertanto non sono previsti Contributi Previdenziali , nè a carico del soggetto ospitante., nè a carico del tirocinante. purché ciò non si traduca in uno stipendio (La Riforma Fornero ha
previsto che tale compenso sia obbligatorio).
Al
fine di contrastare abusi e utilizzi distorti del tirocinio formativo, è stato
previsto un termine massimo di 6
mesi , per gli stage
non curriculari. I tirocini possono essere definiti :
-
curriculari , inclusi nei piani di studio
delle università e degli istituti scolastici (possono durare anche più di 6
mesi) ;
-
di reinserimento o inserimento
al lavoro, svolti
a favore dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità e degli inoccupati ;
-
a favore di particolari
categorie disagiate , come disabili,
invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti,
immigrati e soggetti definiti “svantaggiati” (disoccupati da almeno 6 mesi)
I contratti di tirocinio in Puglia, secondo
l’accordo Stato-Regione, possono essere stipulati da tutti i datori di lavoro. Lo stesso accordo inoltre prevede che i
tirocinanti inseriti in una azienda possono essere :
-
1
, se l’azienda ha meno di 5 dipendenti ;
-
2
, sel l’azienda ha tra i 5 dipendenti e i 15 dipendenti ;
-
3 o più, in base al 30% delle unità lavorative aziendali, se l’azienda
ha più di 15 dipendenti.
Molte volte inoltre si indica,
erroneamente, con il termine “Tirocinio Professionalizzante”, quello svolto dai
praticanti Avvocati, Commercialisti, etc… Ebbene questa forma di formazione non
si definisce TIROCINIO, ma PRATICANTATO e pertanto è disciplinato da normative
ben diverse da quelle innanzi indicate…
Dott. Pugliese Nicola
Cell. : 333.4401047
E.mail : dott.pugliese.cdl@gmail.com
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