Il 9 ottobre 2013,
l'INPS, con la circolare n. 145 ha
fornito le istruzioni operative in merito alla possibilità del lavoratore
disoccupato, avente diritto alla corresponsione dell’indennità di
disoccupazione ASpI o mini ASpI, di richiedere la
liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi
del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine
di intraprendere un’attività di lavoro autonomo o in forma di auto
impresa o di micro impresa o per associarsi
in cooperativa.
La prestazione consiste, quindi, nella
liquidazione in unica soluzione, tramite Anticipo ASpI e mini
ASpI spettante ma non ancora percepita.
Sono destinatari dell’intervento, quindi, i
lavoratori beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI che
intendono:
- intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
- avviare un’attività di auto impresa o di micro-impresa;
- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
- sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;
- intraprendere attività di collaborazione a progetto o di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro (che ha determinato il diritto all'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
I lavoratori interessati dovranno
quindi inoltrare all’INPS specifica domanda entro la fine del
periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e,
comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività
autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.
Ai fini della presentazione della domanda di anticipo ASpI e mini ASpI.
La domanda dovrà quindi essere presentata
entro :
- Se dall'attività autonoma deriva un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
- La domanda deve invece essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, qualora l’attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l’associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI,
Per coloro che siano già
beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano
altresì già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività
di auto impresa o di micro impresa o un’attività
parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la
presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di
pubblicazione della circolare innanzi menzionata, ovvero entro 60 giorni a
partire dal 09 ottobre 2013.
La domanda, come sempre, dovrà essere presentata:
- via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto (per tutti coloro muniti di PIN INPS)
- tramite Patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:
- ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
- ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI (effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta)
Alla domanda dovrà essere allegata (in autocertificazione) , a
seconda dei casi, la seguente documentazione:
- per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;
- per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all'iscrizione nel Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, o all'iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).
- per l’attività artigiana, è possibile fare riferimento oltre agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane;
- per le attività professionali, è possibile fare riferimento all'iscrizione all'albo, comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- per l’attività di lavoro associato in cooperativa, è possibile produrre gli estremi dell’ iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché dell’iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, lo stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata.
- per le altre attività, per le quali non esista l’albo o non sia obbligatoria l’iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione (apertura Partita IVA etc…).
Dopo aver accertato la sussistenza dell’indennità oppure
riconosciuto il diritto all’indennità, le Strutture dovranno accertare se i
richiedenti abbiano titolo ad ottenere l’anticipazione. In caso positivo, si
dovrà procedere alla determinazione dell’importo da corrispondere a
titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo
compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine
di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i
ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.
L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione
ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche
Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il
cui importo netto superi i 1.000 euro.
Nel caso in cui il
lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della
scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta
in forma anticipata, l’indennità anticipata dovrà essere restituita.
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