Titolo I
Articolo 1 : Incentivi all'occupazione
In questo articolo vengono fornite agevolazioni per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e che rientrino in una delle seguenti condizioni :- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ;
- privi di un diploma di scuola media superiore ;
- vivano soli o con più persone a carico.
L'incentivo ammonta ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali e verrà erogata per 18 mesi mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (max 650 euro mensili). Ciò significa che per 18 mesi il contributo a carico azienda verrà corrisposto dall'INPS tramite conguaglio in F24 (tipo credito d'imposta). Tale incentivo e volto anche alla stabilizzazione dei rapporti di lavori, per i quali lo stesso verrà corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi, e previa assunzione di un ulteriore dipendenti che non disponga delle condizioni innanzi menzionate.
Tale agevolazione è fruibile solo ed unicamente se la stessa risulta essere un'incremento occupazionale (calcolato sulla media degli ultimi dodici mesi).
Articolo 2 : Interventi Straordinari riguardanti la formazione del dipendente.
Tale articolo detta alcune modifiche di carattere tecnico relativo al rapporto formazione lavoro e quindi all'apprendistato e ai tirocini formativi.
In merito all'apprendistato dice che la formazione è obbligatoria solo ed esclusivamente in relazione alla formazione delle competenze tecnico-professionali.
Per quanto riguarda invece i tirocini indica che gli stessi continueranno ad essere disciplinati dalle "Linee Guida in materia di tirocini", provvedendo quindi agli standard minimi di corresponsione dei rimborsi spese, ed inoltre offre la possibilità ad università e ad enti pubblici in genere di usufruire di tale strumento aumento i fondi messi a disposizione degli stessi, in modo da poter agevolare l'alternanza tra studio e lavoro. Inoltre detta le condizioni di selezione per i tirocini curriculari, per gli studenti iscritti ad un corso di laurea per l'anno accademico 2013-2014, indicando i criteri di premialità utili per la selezione, ovvero :
- regolarità del percorso di studi ;
- votazione media degli esami ;
- condizione economiche dello studente, certificante mediante modello ISEE
Articolo 3 : Promozione dell'Inclusione Sociale
Tale articolo è volto a favorire l'occupazione giovanile, non legata principalmente a rapporti di lavoro dipendente, ma volti sopratutto all'inizio attività degli stessi, tramite dei fondi quali :
- autoimpiego e autoimprenditorialità, agevolazioni per la realizzazione d'impresa solitamente gestite da Invitalia, che negli ultimi mesi, per mancanza di fondi erano state sospese. Le stesse sono state rifinanziate solo ed esclusivamente per attività operanti nel mezzogiorno
- Piano di Azione e Coesione, per la promozione e la realizzazione di progetti proposti da giovani e da soggetti svantaggiati, volti alla valorizzazione dei beni pubblici del mezzogiorno
- Borse di Tirocinio Formativo, volti a favore di giovani dai 18 ai 29 anni, che non lavorano, ne studiano e che non partecipano ad alcuna attività di formazione
Articolo 4 : Velocizzazione delle Procedure
Articolo che discipla la riprogrammazione di programmi nazione cofinanziati con i Fondi Strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione e Coesione
Articolo 5 : Garanzia per i Giovani
Trattasi un piano volto alla ricollocazione dei giovani beneficiari di interventi di integrazione salariale (Cassa Integrazione, Disoccupazione etc...). Tale procedura verrà posta in atto dal 1° Gennaio 2014, tramite la realizzazione di "missioni", alle quali non verrà attribuito un compenso ma bensì un rimborso spese.
Articolo 6 : Istruzione e Formazione
Volto al rifinanziamento per gli istituti professionali statali, che avranno quindi la possibilità di aumentare le ore di formazione professionale tramite l'uso di stage in azienda
Segue Titolo 2...
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