Ebbene, l’ente esattoriale, approfittando della Legge sull'Antiriciclaggio che prevedeva la corresponsione dei pagamenti superiori a mille euro tramite banca, ha avuto modo nell'ultimo periodo di far giungere alla disperazione numerosi contribuenti.
Infatti, l’ente esattore aveva tutto il diritto di pignorare il denaro pervenuto sui conti correnti bancari / postali, in quanto gli stessi venivano ritenuti “risparmi”.
Lo scorso 23 aprile '13 una circolare interna di Equitalia, sottoscritta dal responsabile Giancarlo Rossi, detta la nuova procedura esecutiva, precisando che il pignoramento andrà attivato su datori di lavoro ed enti pensionistici.
Le azioni di pignoramento diretto sul conto corrente – si legge nella nota – saranno attivabili “solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o l’ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione, risulti pari o superiore a 5.000 euro mensili”.
La limitazione imposta all'attività esecutiva, dunque, verificato il limite dei 5.000 euro, riguarderà solamente il prelievo sui conti correnti, mentre per le procedure di pignoramento presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico troveranno applicazioni le regole tradizionali (pignorabilità di un decimo dello stipendio sotto i 2.500 euro mensili di reddito, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto per gli importi eccedenti la predetta soglia).
Le azioni di pignoramento diretto sul conto corrente – si legge nella nota – saranno attivabili “solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o l’ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione, risulti pari o superiore a 5.000 euro mensili”.
La limitazione imposta all'attività esecutiva, dunque, verificato il limite dei 5.000 euro, riguarderà solamente il prelievo sui conti correnti, mentre per le procedure di pignoramento presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico troveranno applicazioni le regole tradizionali (pignorabilità di un decimo dello stipendio sotto i 2.500 euro mensili di reddito, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto per gli importi eccedenti la predetta soglia).
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