Come anticipato in precedenza, anche per il 2020 le aziende che decidono di investire in pubblicità su giornali / riviste e su radio e tv, hanno la possiibilità di ottenere un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti. La domanda andava trasmessa tra il 01 d il 31 Marzo 2020.
A seguito dell'approvazione del DL Cura Italia, si sono verificate delle modifiche sostanziali alla misura.
Nel merito le modifiche riguardano :
- credito imposta al 30% (quindi non più 75%)
- ammontare per il calcolo intero investimento (non più valore incrementale)
- termini invio domanda dal 01 al 30 settembre.
Resta comunque in essere il requisito di valore incrementale pari ad almeno 1%, ovvero per potervi accedere, l'investimento del 2020 deve superare di almeno 1% l'investimento effettuato nel 2019 (se l'investimento 2019 è pari a 0 non si può accedere).
All’interno della richiesta, che si effettuerà attraverso un portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate, bisognerà inserire obbligatoriamente i seguenti dati:
- Spesa complessiva degli investimenti effettuati o da effettuare;
- Costi sostenuti per la pubblicità negli anni precedenti (sugli stessi mezzi di comunicazione);
- Importo del Credito d’imposta richiesto per ciascuno dei media;
- Quota incrementale dell’investimento effettuato negli anni precedenti.
Il Bonus Pubblicità 2020 riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.
Sono ammissibili al Credito d’imposta tutti gli investimenti effettuati per gli acquisti di spazi pubblicitari, inserzioni commerciali su riviste, emittenti televisive e radiofoniche. Per quanto riguarda invece gli investimenti online, il decreto stabilisce che, sono considerati ammissibili solo gli investimenti effettuati per l’acquisto di spazi pubblicitari su testate giornalistiche iscritte al Tribunale o al ROC o dotate della figura del Direttore Responsabile.
Mentre sono esclusi dal bonus tutti gli investimenti effettuati per l’acquisto di televendite ed altri servizi speciali. .
Nessun commento:
Posta un commento