La Legge di Stabilità 2017 ha previsto una proroga per
tutto il 2017 (e sino al 30/06/2018) del super-ammortamento al 140% ed un nuovo iper-ammortamento,
al 250%, per gli investimenti in digitalizzazione.
- Il superammortamento che era stato introdotto dalla legge di Stabilità dell’anno scorso si applica anche agli acquisti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2017. Si tratta dell’ammortamento al 140%, in base al quale il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
- L’iperammortamento, invece, è un’agevolazione al 250%, quindi il costo di acquisizione è maggiorato del 150%, è riguarda l’acquisto di tecnologie abilitanti per l’Industria 4.0: si tratta di beni materiali strumentali (macchinari e sistemi) compresi nell’elenco contenuto nell’allegato A della manovra. Molto in sintesi si tratta di macchinari “connessi”, il cui funzionamento è «controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», e che devono essere dotate di una serie di tecnologie 4.0 elencate in manovra (interconnessione a sistemi informatici, interfaccia uomo macchina, sistemi di manutenzione e monitoraggio).
Con la circolare del 30 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate va a fornire
nuove informazioni sugli investimenti, specificando i software per
il funzionamento di macchinari incentivati con iper-ammortamento è incentivato
anch’esso al 250%, mentre l’agevolazione è al 140% per i beni immateriali
(software) stand alone.
L’interconnessione, quindi, è uno degli
elementi chiave che caratterizzano il macchinario ammesso ad iper-ammortamento.
Sintetizzando quindi il super e
l’iper ammortamento possono essere applicati fino al 30 giugno 2018, a
condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia stato pagato almeno il 20% del
costo di acquisizione. Qualsiasi macchinario, per essere inserito fra quelli
digitali ammortizzabili al 250%, deve essere interconnesso. Fino al momento in
cui questo non avviene, sarà agevolato solo al 140%. Il Presente grafico
presenta in sintesi il funzionamento ed il vantaggio dell’agevolazione.
Fonte : Agenzia delel Entrate, pmi.it, informazionefiscale.it
Nessun commento:
Posta un commento