Negli ultimi anni, in più occasioni si è sentito parlare di CO.CO.CO. e di false Partita IVA... Le forme contrattuali stabilite dalla Legge Biagi, hanno subito importanti modifiche negli ultimi anni, sia con la Legge Fornero sia con il Jobs Act....
Quest'ultimo ha inserito ulteriori principi legati alla validità di queste tipologie di contratto, con il Decreto Legislativo n. 81/2015.
Nel merito l'ultima variazione apportata al Jobs Act, ha stabilito che le aziende possono ancora stipulare contratti di tipo co.co.co. , purchè glie stessi mantengano dei precisi requisiti, quali :
- svolgimento in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzate dal collaboratore, ovvero senza vincoli di orario o senza attribuzione di mansioni continuative;
- rispettino in quanto a trattamento economico e normativo i CCNL del settore, anche in ragione alle esigenze produttive ed organizzative;
- prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;
- certificate dalle Commissioni di Certificazione.
Qualora non ci siano questi requisiti, o meglio qualora le prestazioni vengano svolte con modalità di esecuzione organizzate dal committente ( tempi e luogo di lavoro) , per le stesse verrà applicata la disciplina relativa al lavoro subordinato.
P.S : Questi requisiti devono essere tutti (o quasi) presenti, tuttavia la mancanza di uno solo di questi non fa scattare la presunzione assoluta.
Per ulteriori info non esitate a contattarci.
Nessun commento:
Posta un commento