Le prestazioni di lavoro accessorio integrano attività lavorative di natura “meramente occasionale” che possono essere rese nella generalità dei settori produttivi, ma entro il limite di compensi stabiliti dalla legge. Tali attività devono, inoltre, essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione: anche il nuovo decreto attuativo del Jobs Act conferma infatti il divieto di impiego nell’ambito di contratti di appalto o in somministrazione.
Il limite annuale dei compensi, riferito alla totalità dei committenti per ciascun anno solare, è l'elemento che definisce dal punto di vista oggettivo il lavoro accessorio, precludendo di fatto al personale ispettivo la possibilità di entrare nel merito delle modalità di svolgimento della stessa: si presume dunque che qualunque prestazione, rientrante nei limiti economici previsti dalla norma, sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono le stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato. E proprio su tale limite economico incide il nuovo testo normativo, prevedendone un innalzamento fino a 7.000 euro. Il compenso resta comunque esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
In ogni caso, il decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2015, rimane applicabile la disciplina previgente per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.
Nonostante l’aumento del limite complessivo, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o di professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento al singolo committente.
Possono svolgere prestazioni di natura occasionale, nei limiti previsti, anche i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno, salva la precisazione per cui il lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.
I voucher potranno essere acquistati esclusivamente tramite la procedura telematica, attraverso il sito Inps o il contact center dell’Istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore, il valore nominale del buono orario sarà fissato con apposito decreto del Ministero del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per i diversi settori di attività e previo confronto con le parti sociali.
Il valore nominale del singolo voucher è di 10 euro.
I buoni sono numerati progressivamente e datatie il loro valore nominale è comprensivo della contribuzione, pari al 13%, a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione contributiva del prestatore, di un premio Inail pari al 7% e di un compenso all’Inps per la gestione del servizio, per un ulteriore 5%.
I limiti massimi stabiliti a 7.000 euro annui dalla nuova normativa devono comunque intendersi al netto delle trattenute totali, pari complessivamente al 25%:
E' possibile ricorrere a lavoro accessorio sino a 7.000 euro in agricoltura solo se l'attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, esclusivamente in favore dei piccoli imprenditori agricoli, a prescindere dallo status del lavoratore.
Prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, il committente deve effettuare, la comunicazione preventiva all'Inail, tramite Contact Center Inps/Inail, Fax gratuito o Sito internet indicando: i propri dati anagrafici, la tipologia (di committente) ed il codice fiscale; i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore; il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione; la tipologia dell'attività (codice lavorazione).
Le principali violazioni in materia di lavoro occasionale accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi previsti e all'impiego dei voucher oltre la scadenza dei 30 giorni dalla data di acquisto.
Ogniqualvolta le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attività di impresa o professionale, la sanzione prevista qualora vengano superati i suddetti limiti è la trasformazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con conseguente applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. In altri termini sarà possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente di un imprenditore o professionista.
Nel caso di utilizzo di voucher oltre i 30 giorni la prestazione verrà considerata prestazione di fatto in nero ab origine e dunque soggetta a trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alle sanzioni previste per il lavoro irregolare.
Fonte : Ipsoa
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