Una delle più importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 riguarda le agevolazioni per l’assunzione di nuovo personale in azienda. Sostanzialmente è stato introdotto lo “sgravio Renzi” e al contempo è stata soppressa la Legge 407/90.
In questo articolo, spiegheremo e metteremo a confronto le due normative , in modo da permetterVi di capire i cambiamenti che riguardano le assunzioni agevolate.
Il nuovo "sgravio Renzi"
Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati effettuate dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro sono esonerati per 3 anni dal versamento dei contributi previdenziali (a carico azienda) mentre verseranno i premi dovuti all'INAIL.
Inoltre la nuova normativa prevede un massimale annuale di incentivo fissato su € 8.060 euro da rapportarsi in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell’arco temporale considerato.
Col termine lavoratori svantaggiati, si intendo i lavoratori che nei sei mesi precedenti non siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Ciò vuol dire che eventuali altre tipologie contrattuali, come contratti a tempo determinato o parasubordinato, non impediscono di usufruire dell’esonero. Tuttavia è necessario che lo stesso lavoratore non sia stato già assunto con l’analogo incentivo da parte di altri datori di lavoro. Pertanto ogni lavoratore è portatore della dote dell’esonero per una sola assunzione.
L'esonero inoltre non spetta ai lavoratori che nell'ultimo trimestre 2014 abbiano lavorato alle dipendenze di datori di lavoro collegati a chi dovesse assumerli successivamente.
Anche in tal caso la causa ostativa riguarda i contratti a tempo indeterminato.
La misura dell’incentivo è uguale per tutti i datori di lavoro, mentre non sono ammessi allo sgravio i contratti d’apprendistato i quali peraltro risultano agevolati da altre disposizioni già in vigore che non vengono toccate dalla legge di Stabilità.
Abrogazione della legge 407/90
Inoltre per le assunzioni avvenute dal 01.01.2015 vengono abrogate le agevolazioni previste dalla legge n. 407/1990 che consentivano l’esonero, parziale o totale, dei contributi INPS e dei premi INAIL, nel caso di assunzione di disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi.
Potranno proseguire invece gli esoneri relativi ai contratti di lavoro stipulati con decorrenza anteriore al 2015.
Confronto tra incentivi....
Mettendo a confronto i due incentivi, si possono sin da subito formulare alcune osservazioni.
Dal punto di vista economico, indubbiamente l'incentivo previsto dalla legge n. 407/1990 risultava in molto più vantaggioso, specie per le aziende del meridione... Ecco un elenco delle variazioni :
CONTRO :
- Esenzione INAIL abrogata, il che inciderà particolarmente sulle aziende artigianali / manufatturire che hanno un premio INAIL molto elevato (falegnami, imprese edili etc...) ;
- Applicazione della norma molto restrittiva, che precluderà la riassunzione nei casi di dipendente che hanno già usufruito del beneficio ;
- Limite di esenzione pari ad € 8060,00 , il che vuol dire che l'aziende potrà usufruire dello sgravio solo per l'assunzione di un dipendente full time ed uno part time .
- Chi assume dal 01 Gennaio 2016 non avrà nessun tipo di incentivo.
PRO :
- Agevolazione usufruibile anche dai professionisti e per le aziende del centro nord, per le quali era previsto uno sgravio pari al 50% dei contributi a carico azienda;
- Per usufruire dell'agevolazione non è più necessario essere dissocupati da almeno 24 mesi, ma bensi da 6 mesi (inclusi anche contratti non a tempo indeterminato).
A mio riguardo, questo variazione a penalizzato molto le aziende, non a caso, molte di loro hanno deciso di rientrare nella normativa prevista dalla Legge 407/90 assumendo i lavoratori entro il 31.12.2014.
Per ulteriori info, sono a vs disposizione...