Finalmente un sospiro di sollievo per le micro-aziende operanti nei settori del commercio dell'artigianato e dell'agricoltura, le quali potranno avvalersi della collaborazione sporadica dei propri familiari, senza sostenere alcun costo contributivo. Il ministero del lavoro infatti, con lettera circolare prot. n. 10478/2013., ha indicato ai propri ispettori le indicazioni relative a tali tipologie di lavoro, indicando loro che non è possibile pretendere l'instaurazione di un rapporto di lavoro e né l'iscrizione dell'aiutante presso enti previdenziali perché si tratta di collaborazioni presuntivamente considerate di natura occasionale.
Tale adempimento diviene efficace se il familiare è pensionato o è assunto con contratto full-time presso altre aziende, ed in ogni altra ipotesi in cui la collaborazione viene resa fino 720 ore in un anno solare.
Per il ministero, la maggior parte di queste tipologie di lavoro, tenute con il coniuge o con i familiari e gli affini entro il 3° grado (4° grado per il settore agricolo), sono basate su un'obbligazione di natura morale; basata cioè sulla cosiddetta «affectio vel benevolentiae causa», vale a dire sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare.
Attenzione però ai soliti furbi. Il ministero, infatti, comunica inoltre che l'istruttoria è necessaria nei casi in cui il familiare risulti inquadrato nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato o autonomo, per esempio con iscrizione all'INPS in concomitanza di eventi che danno diritto a indennità di maternità.
Dott. Pugliese Nicola
e-mail : dott.pugliese.cdl@gmail.com
cell : 333.4401047
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